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[1]Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il parere della consulta municipale, ove esista, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo 79, deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:
[2]1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000;
[3]2° impieghi di denaro, per qualunque somma, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge; o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
[4]3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali qualunque ne sia il valore, nonche' costituzioni di servitu' o di enfiteusi qualunque sia il valore del fondo.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
