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[1]Qualora la reggenza del comune sia affidata ad un commissario prefettizio, la consulta e' sospesa di diritto.
[2]Al termine della gestione straordinaria e' in facolta' del Prefetto di rimettere in funzione la consulta preesistente ovvero di rinnovarla.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
