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[1]Non possono contemporaneamente far parte della consulta gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
[2]La stessa incompatibilita' esiste anche fra gli uffici di Podesta', vice podesta' e consultore.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
