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[1]Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

[2]Le deliberazioni del Podesta', tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

[3]I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

[4]Il segretario comunale e' responsabile delle pubblicazioni.

[5]Ciascun contribuente nel comune puo' aver copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

[6]La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perche' possa prenderne cognizione.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art62 · fonte del testo

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