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[1]Sono soggetti all'esame del Podesta' i bilanci ed i conti delle istituzioni, di cui all'articolo precedente, nonche' delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando ricevano sussidi dal comune.
[2]Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
