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[1]Sono sottoposte direttamente al Podesta' le istituzioni fatte a favore della generalita' degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza. Il Podesta' tutela inoltre gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.

[2]Le istituzioni di assistenza e beneficienza a pro' degli abitanti del comune sono soggetti alla sorveglianza del Podesta', il quale puo' sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

[3]Contro le deliberazioni del Podesta' relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

[4]Qualora gli interessi concernenti le proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto nomina un commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facolta' spettanti al Podesta'.

[5]Contro le decisioni del Prefetto e' amesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

[6]E' inteso il voto del Podesta' sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro mantenimento.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art59 · fonte del testo

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