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[1]Sono sottoposte direttamente al Podesta' le istituzioni fatte a favore della generalita' degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza. Il Podesta' tutela inoltre gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.
[2]Le istituzioni di assistenza e beneficienza a pro' degli abitanti del comune sono soggetti alla sorveglianza del Podesta', il quale puo' sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.
[3]Contro le deliberazioni del Podesta' relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
[4]Qualora gli interessi concernenti le proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto nomina un commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facolta' spettanti al Podesta'.
[5]Contro le decisioni del Prefetto e' amesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
[6]E' inteso il voto del Podesta' sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro mantenimento.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
