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Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un delegato del Podesta', da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso e' scelto tra i consultori, o, in difetto, tra persone residenti nelle borgate o frazioni, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore; esercita le funzioni di ufficiale del Governo e fa osservare le deliberazioni del podesta', al quale trasmette annualmente un rapporto sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al Prefetto.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
