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Le disposizioni dell'articolo 99 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono applicabili ai conti dei comuni e delle provincie, pei quali gli accertamenti sommari, di cui al 7° comma dell'articolo stesso, siano gia' stati eseguiti all'entrata in vigore del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2289.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
