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I conti delle provincie, che, prima della entrata in vigore del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, abbiano formato oggetto di decisione interlocutoria della Corte dei conti e quelli sino al 1921 che la Corte abbia avocato al suo giudizio, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1164, verranno decisi secondo le norme del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
