Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente testo unico i comuni e le provincie dovranno provvedere alla revisione dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni attive e passive, secondo le norme che saranno stabilite con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri della Giustizia e delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.

[2]Decorso inutilmente tale termine, provvedera' il Prefetto, mediante apposito commissario, a spese dei responsabili dell'inadempimento.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art418 · fonte del testo

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