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[1]Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente testo unico i comuni e le provincie dovranno provvedere alla revisione dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni attive e passive, secondo le norme che saranno stabilite con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri della Giustizia e delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.
[2]Decorso inutilmente tale termine, provvedera' il Prefetto, mediante apposito commissario, a spese dei responsabili dell'inadempimento.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
