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[1]Le spese facoltative gia' autorizzate a norma dell'articolo 313 della legge 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 98 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non possono essere mantenute nei bilanci dei comuni e delle provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte fondiarie, se non con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 314 e 321, salvo gli impegni validamente assunti.
[2]Per i comuni ai quali e' applicabile l'articolo 332, le dette spese possono essere mantenute soltanto nei limiti di tali impegni e fino al termine di essi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
