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[1]I comuni e le provincie che, prima del 1° gennaio 1932 abbiano regolarmente impegnate, con delegazioni pel pagamento di mutui, o di altre passivita', sovrimposte eccedenti i limiti normali stabiliti dalla legge e che non possano trasferire tali garanzie sopra altri cespiti, ammessi dalle disposizioni vigenti, sono autorizzati a mantenere in applicazione dette sovrimposte per il tempo necessario all'ammortamento, ma sono obbligati a ridurre subito l'eccedenza alla sola parte vincolata.

[2]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere il trasferimento senza che occorra la deliberazione del Consiglio di amministrazione.

[3]A misura che, per effetto dell'estinzione dei mutui, vengono a ridursi o a eliminarsi le quote vincolate, deve, di altrettanta somma, diminuirsi l'importo delle sovrimposte, salvo, se del caso, l'applicazione degli articoli 306 e 332 della presente legge.

[4]I comuni e le provincie che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma di questo articolo rimangono soggetti, a seconda della misura dell'eccedenza, alle rispettive disposizioni concernenti i bilanci, le spese e la tutela.

[5]Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai prestiti gia' deliberati dal competente organo dell'istituto mutuante prima del 1° gennaio 1932 e pei quali il comune o la provincia non abbia ancora delegate le corrispondenti quote di sovrimposta.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art416 · fonte del testo

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