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Per le Regie scuole e per i Regi istituti d'istruzione tecnica, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, restano fermi, per quanto attiene alla somministrazione e manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento ed alla provvista di acqua, gli obblighi attribuiti ai comuni ed alle provincie dalle leggi vigenti o da tali enti volontariamente assunti.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art414 · fonte del testo

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