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Per le Regie scuole e per i Regi istituti d'istruzione tecnica, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, restano fermi, per quanto attiene alla somministrazione e manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento ed alla provvista di acqua, gli obblighi attribuiti ai comuni ed alle provincie dalle leggi vigenti o da tali enti volontariamente assunti.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
