Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Gli assegni pensionabili, da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla data anzidetta.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art411 · fonte del testo

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