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[1]Continuano ad aver vigore nella provincia di Bolzano le disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto legge 16 aprile 1925, n. 667, per quanto si riferisce alla corresponsione ai segretari dell'indennita' di residenza e dell'alloggio in natura.
[2]Ai comuni e consorzi di comuni della provincia stessa puo' essere assegnato dal Prefetto un contributo a carico dello Stato, da stabilirsi di anno in anno ed in misura non eccedente i quattro quinti degli oneri derivanti ai comuni interessati per effetto dei Regi decreti legge 16 aprile 1925, n. 667, e 17 agosto 1928, n. 1953.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
