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[1]Fino a che non verra' emanato il nuovo regolamento per la esecuzione della presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le «Norme integrative ed esecutive del R. decreto-legge 17 agosto 1928-VI, n. 1953» approvate con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 871.
[2]Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni della presente legge, le attribuzioni con detto decreto assegnate al Prefetto, sono esercitate dal Ministro per l'interno.
[3]Le pubblicazioni disposte a mezzo del «Foglio annunzi legali» della provincia sono effettuate a stampa e ne sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
