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[1]L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1928, n. 3123, e' modificato come appresso:
[2]La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di due consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal Prefetto, dei due membri piu' anziani fra quelli designati dal Segretario del Partito nazionale fascista. L'anzianita' e' desunta dalla precedenza della nomina ed, a pari anzianita' di nomina, dall'eta'.
[3]In caso di assenza od impedimento i consiglieri di Prefettura vengono sostituiti dal supplente; i membri anziani designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
