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[1]Entro la circoscrizione del governatorato i servizi statali e municipali di polizia sono unificati e messi alla dipendenza del questore di Roma. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Governatore e il questore di Roma.
[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto son quello delle Finanze, sentito il Governatore, sono stabilite le norme per la ripartizione delle spese tra gli enti interessati.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
