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[1]Il Governatore trasmetto ai ministri competenti copia dei regolamenti da lui deliberati relativi ai tributi, alla igiene e sanita', alla edilita' ed alla polizia locale.
[2]Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, e, per i regolamenti di igiene e sanita' anche il Consiglio superiore di sanita', puo' annullarli del tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti.
[3]I regolamenti del governatorato, che riguardano l'Agro romano, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura e foreste; quelli scolastici all'approvazione del Ministro dell'Educazione nazionale.
[4]Nulla e' innovato alle facolta' attribuite al Ministro delle Finanze dall'articolo 29 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
