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[1]Le deliberazioni del Governatore non sono soggette al visto di esecutivita' di cui all'articolo 97, ne' all'approvazione tutoria di cui all'articolo 99.
[2]I contratti del governatorato non sono soggetti al parere preventivo del Consiglio di prefettura, ne' al visto di esecutivita'.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
