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[1]Le disposizioni che regolano la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale per gli atti dei comuni si applicano anche agli atti del governatorato.
[2]Resta altresi' ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in grado di appello per i ricorsi relativi all'applicazione dei tributi governatoriali.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
