Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni che regolano la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale per gli atti dei comuni si applicano anche agli atti del governatorato.

[2]Resta altresi' ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in grado di appello per i ricorsi relativi all'applicazione dei tributi governatoriali.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art396 · fonte del testo

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