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[1]Le deliberazioni del commissario sono soggette alla ratifica del Governatore.

[2]All'uopo, il commissario trasmette al Governatore, entro tre giorni, copia di tutte le deliberazioni, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati con le approvazioni di legge. Ove la deliberazione non sia sospesa entro cinque giorni dalla data in cui e' pervenuta al Governatore, s'intende ratificata.

[3]Sono, per altro, soggette a espressa ratifica da parte del Governatore le deliberazioni del commissario riflettenti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio, nonche' quelle relative:

  • a)a provvedimenti che vincolino il bilancio dell'azienda oltre l'anno;
  • b)alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;
  • c)alla stipulazione di contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, di cui valore complessivo e giustificato ecceda le lire 50.000;
  • d)alla contrattazione di prestiti ed all'impiego di capitali;
  • e)alle azioni da promuovere in giudizio, per le quali la vigente legge speciale prescrive l'autorizzazione della commissione amministratrice, ed alle transazioni per valore superiore alle lire 10.000;
  • f)alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie ed alla costituzione di servitu'.

[4]I bilanci ed i conti delle aziende speciali devono essere allegati a quelli del governatorato e pubblicati assieme a questi ultimi.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art391 · fonte del testo

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