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[1]Le deliberazioni del commissario sono soggette alla ratifica del Governatore.
[2]All'uopo, il commissario trasmette al Governatore, entro tre giorni, copia di tutte le deliberazioni, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati con le approvazioni di legge. Ove la deliberazione non sia sospesa entro cinque giorni dalla data in cui e' pervenuta al Governatore, s'intende ratificata.
[3]Sono, per altro, soggette a espressa ratifica da parte del Governatore le deliberazioni del commissario riflettenti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio, nonche' quelle relative:
- a)a provvedimenti che vincolino il bilancio dell'azienda oltre l'anno;
- b)alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;
- c)alla stipulazione di contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, di cui valore complessivo e giustificato ecceda le lire 50.000;
- d)alla contrattazione di prestiti ed all'impiego di capitali;
- e)alle azioni da promuovere in giudizio, per le quali la vigente legge speciale prescrive l'autorizzazione della commissione amministratrice, ed alle transazioni per valore superiore alle lire 10.000;
- f)alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie ed alla costituzione di servitu'.
[4]I bilanci ed i conti delle aziende speciali devono essere allegati a quelli del governatorato e pubblicati assieme a questi ultimi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
