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[1]I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24, quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi.
[2]E' in facolta' del Prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
