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Il decreto del Ministro dell'Interno che approva il conto consuntivo e' notificato e pubblicato, a cura del Governatore, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'articolo precedente. Contro di esso e' ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del Governatore, nonche' di qualsiasi contribuente, ancorche' non abbia previamente reclamato a termini del comma suddetto.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
