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[1]Il segretario generale ha facolta' di rogare gli atti e contratti nell'interesse del governatorato.
[2]Le tasse e gli emolumenti che il governatorato e' autorizzato ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge, e sono devoluti, per meta' al governatorato, e per meta' al segretario generale.
[3]La liquidazione delle tasse e degli emolumenti e' approvata di volta in volta dal Governatore.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
