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[1]Il comune e' corpo morale. Esso e' retto da un Podesta'.
[2]Piu' comuni della stessa provincia, quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo Podesta'.
[3]Il numero dei comuni affidati all'amministrazione di un sole Podesta' non puo' essere maggiore di tre.
[4]E' facolta' del Ministro dell'Interno di nominare un vice podesta' nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. Qualora la popolazione del comune superi i 100.000 abitanti, possono essere nominati due vice podesta', uno dei quali puo' essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati all'articolo 44, n. 2.
[5]Il vice podesta' puo' essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attivita' industriale e commerciale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
