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[1]I contratti del governatorato riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
[2]E' tuttavia consentito di provvedere mediante licitazione privata: 1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 100.000;
[3]2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 20.000 ed il governatorato non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;
[4]3° quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 100.000, e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
[5]Si puo' anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la meta' delle cifre suindicate:
[6]Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Ministro dell'Interno puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per il governatorato.
[7]Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessita' o la convenienza.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
