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[1]La Commissione di disciplina del governatorato si compone, per gli impiegati, del vice-governatore o, in caso di sua assenza od impedimento, di un delegato del Governatore, che la presiede, del segretario generale o di chi ne fa le veci, e di un impiegato, designato di volta in volta dal Governatore, fra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato.
[2]Per i salariati, la commissione e' composta dal segretario generale o di chi ne fa le veci, che la presiede, di un impiegato, designato al principio di ogni anno dal Governatore e di un salariato, designato di volta in volta dal Governatore fra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 14 gennaio 1940
