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[1]Sulle conferme, promozioni, aspettative, dispense dal servizio e collocamenti a riposo d'ufficio degli impiegati del governatorato e' chiamata a dar parere una Commissione composta del vice-governatore, che la presiede, del segretario generale, o di chi ne fa le veci, del capo della ripartizione del personale o di chi ne fa le veci, e di altri due capi di ripartizione, designati al principio di ogni anno dal Governatore.
[2]Alle riunioni della Commissione assiste, in qualita' di segretario, un impiegato di concetto della ripartizione del personale.
[3]Per i direttori capi di ripartizione, il ragioniere generale e gli altri impiegati ad essi equiparati, la commissione consultiva e' costituita dal Governatore, dal vice-governatore e dal segretario generale o da chi ne fa le veci ed e' assistita, in qualita' di segretario, dal capo della ripartizione del personale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 14 gennaio 1940
