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[1]Valgono per i dipendenti del governatorato, nella parte applicabile, le disposizioni dei capi 2° e 3° del titolo V della presente legge.
[2]Le facolta' conferite al Prefetto in materia disciplinare sono esercitate dal Governatore.
[3]E' parimenti attribuita al Governatore la competenza a provvedere alla dispensa di cui all'articolo 248.
[4]Per i dipendenti del governatorato la censura viene applicata dal segretario generale e contro tale provvedimento e' ammesso ricorso al Governatore entro dieci giorni dalla notifica.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
