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[1]Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, la consulta puo' essere sciolta con decreto del Ministero dell'Interno.

[2]La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.

[3]Quando la consulta sia sciolta, il Governatore e' autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui il parere sia richiesto per legge.

[4]Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art370 · fonte del testo

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