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[1]Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, la consulta puo' essere sciolta con decreto del Ministero dell'Interno.
[2]La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.
[3]Quando la consulta sia sciolta, il Governatore e' autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui il parere sia richiesto per legge.
[4]Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
