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[1]I membri della consulta di Roma sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Corporazioni. Sono applicabili ed essi le disposizioni di cui gli articoli 68, 69 e 70.
[2]L'ufficio di consultore e' gratuito.
[3]Prima di entrare in funzione, i consultori prestano giuramento dinanzi al Governatore nei modi e nei termini previsti nell'articolo 45.
[4]Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
