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[1]Contro il rifiuto opposto dal Governatore al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge e contro gli errori contenuti in essi e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.
[2]Il Ministro dell'Interno, ove accolga il ricorso, rilascia esso stesso il certificato in conformita' alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
