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[1]Sono soggetti all'esame del Governatore i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevano sussidi dal governatorato.
[2]Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
