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[1]Sono sottoposte direttamente al Governatore le istituzioni fatte a favore della generalita' degli abitanti del governatorato o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.
[2]Le istituzioni di assistenza e beneficenza a pro' degli abitanti del governatorato sono soggetti alla sorveglianza del Governatore, il quale puo' sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.
[3]Contro i provvedimenti del Governatore relativi agli oggetti indicati nei due comma precedenti, e' ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
[4]Qualora gli interessi concernenti le proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del governatorato o di altre frazioni del medesimo, il Ministro dell'Interno nomina un commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia.
[5]Contro le decisioni del Ministro e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
[6]E' richiesto il parere del Governatore sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del governatorato, quando questo contribuisca al loro mantenimento.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
