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[1]Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attivita' e passivita'.

[2]I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passivita'. Puo' essere autorizzata altresi' la separazione delle spese per la viabilita' interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art36 · fonte del testo

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