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[1]Il Governatore adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica in materia di edilita' ed igiene, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.
[2]La nota di tali spese e' resa esecutoria dal Prefetto, udito l'interessato, ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
[3]Contro i provvedimenti del Governatore e del Prefetto e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
