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[1]Le deliberazioni del Governatore, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' deliberati, devono essere sempre pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio, nel primo giorno festivo, successivo alla loro data.
[2]I regolamenti del governatorato e le deliberazioni che li approvano devono essere pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Ove sia prescritta una speciale approvazione, la pubblicazione si effettua dopo che questa sia intervenuta.
[3]Il segretario generale e' responsabile della pubblicazione.
[4]Ciascun contribuente del governatorato ha diritto di avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.
[5]La raccolta dei regolamenti del governatorato e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perche' esso possa prenderne cognizione.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
