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[1]Il Governatore, per le borgate o frazioni del governatorato, puo' delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori, o, in difetto, ad altra persona che sia in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore, purche' residenti in dette frazioni o borgate.
[2]La delega puo' essere fatta anche per i singoli rioni e quartieri del governatorato.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
