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[1]Il governatorato di Roma e' corpo morale ed ha un'amministrazione propria.
[2]Esso esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del comune secondo la legislazione vigente.
[3]Ai fini di un piu' organico coordinamento, possono inoltre essergli trasferite, in tutto o in parte, da altre amministrazioni dello Stato o da quella della provincia di Roma, funzioni attinenti a servizi che si svolgono nella circoscrizione del governatorato e nell'interesse del territorio e della popolazione di esso. Il trasferimento si effettua con decreto Reale, proposto dal Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945
