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[1]Le deliberazioni, per le quali non si richiedano autorizzazioni, speciali pareri od approvazioni, possono essere dichiarate immediatamente esecutive quando il pubblico interesse lo richieda e vi sia pericolo di danno a ritardarne l'esecuzione.
[2]Tale facolta' non esime l'autorita' deliberante dalla responsabilita' di cui all'articolo 252, 2° comma.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
