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[1]Gli amministratori straordinari del comune e della provincia provvedono, con nomine da farsi fra persone che abbiano i requisiti per essere nominati consultori o rettori, alla sostituzione di coloro che, per il fatto della cessazione dell'amministrazione ordinaria, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richieda la qualita' di consultore o rettore.
[2]Le persone cosi' nominate durano in carica finche' non vengano sostituite dagli organi ordinari delle predette amministrazioni.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
