Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1969 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Una borgata o frazione puo' essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro contermine quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del comune cui la borgata o frazione intende aggregarsi. 39

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

39

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 21 marzo 1969, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/1969, n. 78) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alle parti in cui riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali in esse applicati, anziche' alla maggioranza dei cittadini elettori".

Testo in vigore dal 27 marzo 1969 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/1969

    Illegittimità dichiarata
    21 marzo 1969

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nelle parti in cui stabiliscono che le variazioni alle circoscrizioni dei comuni sono disposte con decreto del Capo dello Stato, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma secondo, della Costituzione, i quali invece dispongono che alle suddette variazioni si provvede con legge regionale. La riserva di legge contenuta negli artt. 117 e 133 della Costituzione non si riferisce al legislatore nazionale bensì esclusivamente a quello regionale ed è quindi destinata ad operare solo nel momento in cui gli organi legislativi della Regione verranno creati ed inizieranno a funzionare. Con tali norme il costituente ha inteso sottrarre alla competenza dello Stato e trasferire al nuovo ente regione, innegabilmente più idoneo ad avvertire ed apprezzare la volontà e gli interessi locali dei cittadini, la materia concernente l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, disponendo - a garanzia delle autonomie locali e a tutela del diritto alla integrità territoriale dei comuni che la potestà attribuita in materia alla Regione si manifesti sotto forma di leggi e previa audizione delle popolazioni interessate. I precetti costituzionali in esame, rivolgendosi unicamente ad organi di un nuovo ente territoriale non ancora istituito, non hanno però immediata applicazione sicché, durante l'attuale periodo transitorio, ben potrà lo Stato continuare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.

    Art. 33 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 34 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 35 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1969

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 27 marzo 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 21 marzo 1969, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/1969, n. 78) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alle parti in cui riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali in esse applicati, anziche' alla maggioranza dei cittadini elettori".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art34 · fonte del testo

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