Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1971 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Ai comuni contemplati dall'articolo precedente e' vietato di contrarre nuovi mutui.

[2]Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passivita' onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri.

[3]I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione degli stessi organi competenti ad approvare il bilancio ai sensi dell'articolo precedente.

[4]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, su proposta, della Commissione centrale per la finanza locale, ai detti comuni, mutui da ammortizzare in 35 anni per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli anni 1931 e precedenti, a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi. 42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 luglio 1971, n. 601

42

La L. 4 luglio 1971, n. 601 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento".

Testo in vigore dal 1 settembre 1971 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1955 al 1 settembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 luglio 1971, n. 601

    La L. 4 luglio 1971, n. 601 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art333 · fonte del testo

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