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[1]Le borgate o frazioni di comuni, che abbiano popolazione non minore di 3000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.

[2]Eguale facolta' e' concessa al capoluogo di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo a norma del comma precedente.

[3]Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualita' di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terra' conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 27 marzo 1969

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/1969

    Illegittimità dichiarata
    21 marzo 1969

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nelle parti in cui stabiliscono che le variazioni alle circoscrizioni dei comuni sono disposte con decreto del Capo dello Stato, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma secondo, della Costituzione, i quali invece dispongono che alle suddette variazioni si provvede con legge regionale. La riserva di legge contenuta negli artt. 117 e 133 della Costituzione non si riferisce al legislatore nazionale bensì esclusivamente a quello regionale ed è quindi destinata ad operare solo nel momento in cui gli organi legislativi della Regione verranno creati ed inizieranno a funzionare. Con tali norme il costituente ha inteso sottrarre alla competenza dello Stato e trasferire al nuovo ente regione, innegabilmente più idoneo ad avvertire ed apprezzare la volontà e gli interessi locali dei cittadini, la materia concernente l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, disponendo - a garanzia delle autonomie locali e a tutela del diritto alla integrità territoriale dei comuni che la potestà attribuita in materia alla Regione si manifesti sotto forma di leggi e previa audizione delle popolazioni interessate. I precetti costituzionali in esame, rivolgendosi unicamente ad organi di un nuovo ente territoriale non ancora istituito, non hanno però immediata applicazione sicché, durante l'attuale periodo transitorio, ben potrà lo Stato continuare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.

    Art. 33 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 34 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 35 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art33 · fonte del testo

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