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[1]Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che approvano contratti o che comunque autorizzano spese a carico del bilancio della provincia o del comune, debbono essere comunicati all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno di spesa.
[2]L'ufficio di ragioneria, prima di eseguire la registrazione, verifica la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa medesima al bilancio, nonche' la disponibilita' del fondo sul relativo articolo.
[3]All'ufficio di ragioneria debbono, altresi', comunicarsi le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti dai quali possono derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni, nonche' l'esercizio finanziario e l'articolo del bilancio cui debbono imputarsi.
[4]L'ufficio di ragioneria prenota nelle sue scritture, in sede separata, tali impegni in corso di formazione.
[5]Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo l'ufficio di ragioneria deve apporre il visto per la assunzione dell'impegno.
[6]Nei comuni ove non esiste ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti suddetti, sotto la propria responsabilita', il segretario comunale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
