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[1]Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:
- a)la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;
- b)l'esatto accertamento delle entrate;
- c)la regolare gestione dei fondi di bilancio.
[2]I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al Preside o al Podesta' su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per cio' che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
