Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

  • a)la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;
  • b)l'esatto accertamento delle entrate;
  • c)la regolare gestione dei fondi di bilancio.

[2]I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al Preside o al Podesta' su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per cio' che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art326 · fonte del testo

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