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[1]L'esazione dei tributi comunali e provinciali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio, nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
[2]Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni e dalle provincie si osservano le disposizioni della legge speciale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
