Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]L'esazione dei tributi comunali e provinciali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio, nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

[2]Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni e dalle provincie si osservano le disposizioni della legge speciale.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art323 · fonte del testo

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