Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Le autorita' competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali; e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria.

[2]Devono altresi' curare che, per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite e per le provincie, siano rinviate le spese straordinarie, ancorche' obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art321 · fonte del testo

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