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[1]Le autorita' competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali; e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria.
[2]Devono altresi' curare che, per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite e per le provincie, siano rinviate le spese straordinarie, ancorche' obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
