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[1]Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio occorre che la spesa, cui s'intende provvedere, sia di urgente necessita', e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
[2]Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.
[3]Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
